Solo il medico può valutare l’idoneità del dipendente al rientro anticipato al lavoro durante il periodo di malattia. L’INPS è intervenuta sul rientro anticipato del lavoratore dalla malattia con messaggio n. 6973/14 del 12/09/14, affermando che in questi casi è sempre necessario il certificato medico di rettifica.
Il rientro anticipato dalla malattia
L’assenza per malattia dei dipendenti è attualmente attestata mediante certificato medico inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalle norme. La normativa prevede, inoltre, che i medici possano inviare, durante tutto il periodo di prognosi, certificati che annullano i precedenti (per es. in caso di evidenti errori o refusi ivi contenuti).
Il datore di lavoro, da parte sua è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei prestatori di lavoro, mentre il lavoratore è obbligato a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Tra gli obblighi del dipendente c’è anche quello di osservare le norme del contratto collettivo di comparto, anche in relazione alle disposizioni in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro.
Queste motivazioni, assieme a quelle espresse in precedenza e relative all’l’impossibilità di fatto per il datore di lavoro che non conosce la diagnosi, di assolvere agli obblighi imposti dalle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comportano la necessità di ottenere un certificato medico che rettifichi la prognosi.
In altre parole, ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, intenda riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi formulata dal proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio solo in presenza di un certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.