A decorrere dal 06 Febbraio 2016 la situazione circa l’omissione del versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro può essere così riassunta:
- Contributi previdenziali omessi per un ammontare annuo superiore ad Euro 10.000,00: è previsto un illecito penale punibile, come in passato, con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 032 euro;
- Contributi previdenziali omessi per un ammontare annuo inferiore ad Euro 10.000,00: non vi è illecito penale bensì illecito amministrativo e la sanzione amministrativa applicata può variare da 000,00 Euro a 50.000,00 Euro.
Resta ferma la previsione di non punibilità sia con sanzione penale per le omissioni più gravi, che con sanzione amministrativa per quelle sotto soglia, se il versamento delle ritenute omesse è effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’accertamento della violazione.
Superato il termine dei 3 mesi in mancanza del pagamento, nei 60 giorni successivi sarà possibile comunque pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta pari ad Euro 16.666 oltre le spese del procedimento.
Con la circolare n. 121/2016 del 05/07 l’INPS precisa che, ai fini della determinazione dell’importo soglia di Euro 10.000 annui (che rappresenta il discrimine per identificare la fattispecie di illecito penale o amministrativo), l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi è l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno).
Tenendo conto delle scadenze degli adempimenti dei datori di lavoro (sistema Uniemens, committenti della Gestione Separata e datori agricoli), i versamenti che concorrono alla determinazione della soglia di Euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’anno considerato (da versare entro il 16 dicembre). Tale interpretazione vincola l’avvio del procedimento di contestazione dell’omesso versamento delle ritenute ad un processo di consuntivazione necessario per la determinazione del valore complessivo dell’omissione.
Qualora l’omissione delle ritenute sia superiore a € 10.000, seppure l’illecito assuma rilevanza penale, l’Istituto dovrà comunque attendere la conclusione dell’annualità di riferimento, quale termine utile per procedere alla configurazione piena del reato.