Destinatari
Possono accedere alla DIS-COLL i co.co.co., anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
Nell’individuare i destinatari della prestazione DIS-COLL, la norma richiede il presupposto che gli stessi siano iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
Soggetti esclusi
La DIS-COLL non si applica a:
- amministratori;
- sindaci o revisori di società;
- associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi e titolari di borsa di studio.
Requisiti e importo
La DIS-COLL è riconosciuta ai lavoratori che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:
- siano in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- possano fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.
L’importo dell’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Durata della prestazione
La durata, che non può in ogni caso essere superiore ai sei mesi, è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.
A tal fine, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione.
Decadenza
- perdita dello stato di disoccupazione (o contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni);
- non regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti;
- nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;
- inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità DIS-COLL.
Regime fiscale
La DIS-COLL è considerata reddito imponibile e si applicherà pertanto la tassazione ordinaria.
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STUDIO B.S.M. ASSOCIATI