Esiste un limite per il rimborso chilometrico riconosciuto ad un lavoratore comandato fuori dal comune, limite riconducibile alle percorrenze delle tabelle ACI che vanno da un minimo di 5.000 ad un massimo di 50.000 Km annui (auto a benzina) e da un minimo di 10.000 ad un massimo di 100.000 Km annui (auto a gasolio).
Ricordiamo che per indennità chilometrica si intende il rimborso che l’azienda eroga al dipendente per l’utilizzo del proprio veicolo per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per effettuare il calcolo dell’ammontare di rimborso chilometrico da corrispondere al lavoratore dipendente, è necessario fare riferimento alle citate Tabelle Aci, le quali prevedono due tipologie di costi annui di percorrenza:
- proporzionali, ovvero correlati al grado di utilizzo del veicolo (esempio: carburante, pneumatici, manutenzione e riparazione);
- non proporzionali, ovvero svincolati dal grado di utilizzo dei veicolo (esempio: assicurazione R.C.A., tassa automobilistica).
Ai fini della determinazione del costo chilometrico l’azienda ha, quindi due possibilità di comportamento:
- riconoscere solo la parte di costi proporzionali; in questo caso il rimborso è interamente deducibile se l’autovettura rientra nella categoria dei 17 cavalli fiscali, se benzina, o 20 cavalli fiscali, se diesel;
- riconoscere i costi proporzionali e una parte di quelli non proporzionali; in questa seconda ipotesi, i costi non proporzionali dovranno essere computati sulla base di criteri che tengano conto sia dell’utilizzo personale, sia di quello lavorativo. Ad esempio la ripartizione potrà essere effettuata tenuto conto del rapporto tra percorrenza di lavoro e quella privata/familiare oppure mediante una il calcolo del rapporto rapporto tra i giorni impiegati nelle trasferte di lavoro e quelli in cui vi sia stato utilizzo privato.
L’ Agenzia entrate con la risoluzione n. 92/2015 afferma che laddove la distanza percorsa dal dipendente per raggiungere, dalla propria residenza, la località di missione risulti inferiore rispetto a quella calcolata dalla sede di servizio, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle ACI, un rimborso chilometrico di minor importo, quest’ultimo è da considerarsi non imponibile. È invece considerato reddito imponibile il maggiore rimborso chilometrico corrisposto al dipendente che, per raggiungere il luogo di missione, situato in un comune diverso da quello in cui è posta la sede di servizio, parte dalla propria abitazione e, in questo modo, percorre una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dal posto di lavoro.