Il legislatore ha stabilito che i lavoratori abbiano diritto a 24 ore di riposo consecutivo dopo 6 giorni di lavoro consecutivi. Ciò significa che per dipendenti che lavorino dal lunedì al sabato, il giorno di riposo coincide con la domenica. Qualora essi lavorino in detto giorno, oltre ad avere riconosciuto il lavoro straordinario, avranno la maggiorazione del giorno festivo e il diritto a un giorno di riposo compensativo entro i successivi 3 giorni.
Cosa accade allora per lavoratori che operino dal lunedì al venerdì ? Il sabato è giorno feriale (“prelavorato retribuito, dice la norma – in quanto nella settimana corta a 5 giorni, il lavoratore effettua 8 ore al giorno in luogo di 6,67 della settimana a 6 giorni) e solo la domenica è giorno di riposo, con conseguente maggiorazione festiva.
Lo stesso discorso chiaramente si applica ai part-time ORIZZONTALI, ovvero i part-time nei quali, pur lavorando meno di 8 ore al giorno, il dipendente lavora tutti i giorni della settimana (dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato). Questo fa anche si che il part-time orizzontale sia equiparato a tutti gli effetti al full-time (p.e. stessa maturazione ferie).
Altra cosa avviene, invece, nei part-time VERTICALI e nei part-time MISTI, ovvero nei rapporti di lavoro a orario ridotto, nei quali il dipendente lavora solo alcuni giorni della settimana e non tutti.
Ebbene, in questi casi il giorno di riposo non può essere identificato, perché va da sé che la previsione di legge dell’obbligo di riposo di 24 ore consecutive dopo 6 giorni consecutivi di lavoro è chiaramente verificata senza dover individuare un giorno: il lavoratore lavora solo 2, o 3, o 4 giorni, quindi gode di non meno di 3, 4, 5 giorni NON LAVORATIVI.
Il punto è pertanto questo: non bisogna confondere i giorni NON LAVORATIVI con i giorni di RIPOSO.
Il giorno di RIPOSO, nello spirito della legge, è il giorno nel quale il dipendente deve poter godere del riposo sopra citato. Si parla sempre, nei contratti, di giorno e non di giorni di riposo, proprio perché più giorni svuotano il concetto stesso di RIPOSO e rendono superflua la sua individuazione da fonte contrattuale e di legge.
I giorni nei quali un lavoratore part-time misto non lavora, sono giorni NON LAVORATIVI e non giorni di riposo.
Il giorno di riposo – che darebbe diritto alla maggiorazione festiva – potrebbe darsi nel caso in cui il lavoratore part-time misto lavorasse ininterrottamente per 6 giorni consecutivi. In quel caso, il settimo giorno (qualora nei successivi 3 non avesse potuto godere del riposo minimo di 24 ore, peraltro elevabile a 35 nel caso di mancato rispetto delle 11 ore di stacco giornaliero) sarebbe pagato con l’ulteriore maggiorazione festiva.
La ratio della maggiorazione festiva, del resto, funge proprio da INDENNIZZO del mancato riposo del lavoratore.
Per contro, seguendo un criterio quale quello proposto dalla collega, dovremmo considerare festivo ogni giorno non lavorativo, con l’assurda conclusione di avere dipendenti che possono godere di 5 o 6 giorni di maggiorazione festiva alla settimana, rispetto a un lavoratore full-time il quale avrebbe la maggiorazione solo la domenica.
Si rimanda al D.lgs. 66/2003 e alla circolare del Ministero del Lavoro n. 8/2005 per gli approfondimenti del caso.