LAVORO IN SVIZZERA – VOUCHER – CONTROLLI ISPETTIVI

Lavoro in Svizzera

Albo delle Imprese (LIA)

Dal 1° agosto 2016 – in determinati settori economici, perlopiù legati all’edilizia – potranno lavorare in Svizzera solo le imprese iscritte al nuovo albo denominato LIA (Legge sulle Imprese Artigianali).

Si segnala che la mancata iscrizione comporta una sanzione penale fino a 50.000 Franchi.

L’iter burocratico per il perfezionamento dell’iscrizione dura all’incirca 3 mesi, pertanto i Clienti che abbiano in previsione appalti o prestazioni in Svizzera dovranno tenere conto di tale adempimento e delle tempistiche per il suo espletamento.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.albo-lia.ch

  • Invio di lavoratori in Svizzera

La recente Legge Svizzera sul distacco (inteso genericamente come invio di lavoratori italiani in Svizzera) – la c.d. LDist – prevede una procedura di notifica qualora aziende italiane inviino in territorio Elvetico lavoratori per un periodo complessivo non superiore a 90 giorni lavorativi, al fine di svolgere prestazioni lavorative in loco. La procedura consiste in una notifica, che deve essere effettuata 8 giorni – domeniche e festività incluse – prima dell’inizio dell’attività. Informazioni e procedura on line si trovano su www.bfm.admin.ch

La LDist prescrive l’esecuzione di controlli e l’irrogazione di sanzioni in caso di violazione, in particolare in merito al rispetto delle condizioni lavorative e salariali minime. Ai lavoratori distaccati si deve applicare (per le ore prestate in Svizzera) la retribuzione prevista dal contratto di lavoro svizzero. Per il calcolo della retribuzione è possibile consultare il sito www.distacco.ch

Necessaria è, inoltre, la richiesta all’Inps del modello A1, utile a dimostrare che il lavoratore è affiliato al sistema di sicurezza sociale italiano.

Inoltre, l’impresa che distacca propri lavoratori in territorio elvetico, sarà tenuta alla registrazione delle ore di prestazione in Svizzera di ciascun lavoratore, compilando giornalmente su un registro in carta libera l’orario di entrata e di uscita dal territorio svizzero, con indicazione specifica delle ore di lavoro

In caso di violazione della LDist, sono previste:

– sanzioni amministrative (ammende amministrative sino a 5.000 Franchi, blocchi delle prestazioni di servizio per un periodo limitato da 1 a 5 anni, imposizione dei costi legati ai controlli ai datori di lavoro colpevoli) – sanzioni penali (ammende penali sino a 1.000.000 di Franchi, confisca di valori patrimoniali, ad esempio di introiti illeciti).

Lavoro accessorio (voucher)

Sono allo studio modifiche sull’utilizzo del lavoro accessorio da parte dei committenti non privati riguardanti la tracciabilità dei voucher. In particolare si prevede che i committenti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio debbano, almeno 60 minuti prima dell’effettivo inizio della prestazione, comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, a mezzo sms o posta elettronica:

  • i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
  • il luogo di svolgimento dell’attività;
  • la durata della prestazione.

Il Ministero del Lavoro aveva infatti già avuto modo di chiarire, in un comunicato del 22 marzo scorso “Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l’emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto ‘lavoro a chiamata’, punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che acquistano il voucher, comunicano l’intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro”.Sarà nostra cura informarvi sugli sviluppi e gli esiti dell’iter legislativo.

Da qui la modifica, messa a punto dagli esperti del ministero e di Palazzo Chigi, di dare comunicazione dell’inizio della prestazione dovrà avvenire almeno 60 minuti prima: in caso di violazione, ci saranno sanzioni amministrative da 400 a 2.400 euro per ogni lavoratore.

La modifica riguarderà pertanto solo la comunicazione dell’attivazione agli uffici competenti che dovrà essere effettuata a ridosso della prestazione lavorativa, e non, come accade oggi, in un arco temporale di circa 30 giorni. Usando questa clausola, molte aziende o professionisti, attivavano i voucher solo in occasione di controlli o per molte meno ore di quelle realmente lavorate

Controlli Ispettivi

Informiamo che sono in corso, su tutto il territorio, verifiche ispettive di Inps, in particolare, e degli altri enti, aventi lo scopo di controllare le aziende che abbiano usufruito degli sgravi contributivi sulle assunzioni stabiliti con il provvedimento normativo del Jobs Act.

I controlli, oltre a verificare e sanzionare eventuali comportamenti scorretti rispetto alle assunzioni in essere, riguarderanno anche le aziende che utilizzano il lavoro accessorio ed inoltre il puntuale rispetto di quanto disciplinato dal Testo unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori che definisce le pesanti sanzioni penali e civili per il datore di lavoro che non provveda al rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si ricordano, tra gli altri adempimenti, l’aggiornamento delle visite mediche aziendali, l’aggiornamento della formazione obbligatoria (RSPP, Antincendio, Primo Soccorso, RLS, Formazione dei lavoratori), il rispetto delle norme in materia di privacy in caso di installazione di sistemi di videosorveglianza.

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Siamo a disposizione per chiarimenti sugli argomenti sopra esposti e con l’occasione porgiamo i ns migliori saluti.

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STUDIO B.S.M. ASSOCIATI (2016)

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LAVORO IN SVIZZERA – VOUCHER – CONTROLLI ISPETTIVI ultima modifica: 2016-06-20T18:40:00+02:00 da BriaConsulting