Con la Circolare n. 76/2016 l’INPS ha aggiornato le istruzioni operative alle quali gli ispettori dovranno attenersi nell’organizzazione della loro attività di vigilanza.
Di seguito vengono forniti alcuni degli aspetti operativi maggiormente rilevanti contenuti nella citata Circolare che regolano l’attività degli ispettori INPS.
L’accesso ispettivo
Le ispezioni sul lavoro consistono in sopralluoghi effettuati nei corrispondenti luoghi di lavoro secondo i modi e i tempi consentiti dalla legge ai sensi del vigente art. 13, comma 1, D. Lgs. n. 124/2004, così come riformulato dall’articolo 33 della L. n. 183/2010, ossia devono avvenire secondo i principi di collaborazione e rispetto che devono caratterizzare i rapporti tra personale ispettivo e soggetto ispezionato, in modo tale da recare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell’attività lavorativa in corso, ferme restando le finalità e le esigenze proprie dell’accertamento stesso.
L’INPS in particolare chiarisce che, all’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi nei confronti sia del datore di lavoro che del personale presente sul luogo di lavoro.
L’identificazione dovrà avvenire mediante l’esibizione del tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto per l’esercizio delle specifiche funzioni ispettive, in mancanza del quale l’accesso non potrà aver luogo.
Il datore di lavoro inoltre (o un rappresentante dallo stesso delegato) dovrà essere informato dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni.
L’assenza del professionista non è comunque ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia in alcun modo la sua validità.
Se all’atto dell’accesso non risulti presente il datore di lavoro o un suo rappresentante, resta ferma comunque l’opportunità che lo stesso venga informato dell’accertamento in corso non appena possibile. Tuttavia, è possibile assecondare la richiesta di attendere l’arrivo del datore di lavoro, purché l’attesa sia ragionevole e non abbia evidenti intenti dilatori. Il personale ispettivo, procederà, in ogni caso, all’identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all’acquisizione delle dichiarazioni degli stessi in virtù dell’importanza che “fattore sorpresa” e la tempestività degli adempimenti, rivestono nella “prima fase” dell’accertamento.
Il potere di accertamento
Le innovazioni legislative susseguitesi nel tempo hanno inciso profondamente sull’attività degli ispettori, ampliandone le competenze e i poteri, determinando un necessario ripensamento del ruolo ispettivo, orientato ad un’azione omogenea, efficace ed efficiente, non più rivolta al solo contrasto, ma anche alla prevenzione dei fenomeni evasivi ed elusivi.
Tra i poteri dei funzionari ispettivi rientrano, infatti, oltre al potere di ispezione e di accesso, quello di accertamento consistente nell’attività di osservazione, di ricerca di notizie e prove per verificare l’esistenza dei presupposti del rapporto assicurativo, dell’obbligazione contributiva e delle prestazioni, garantendo la corretta applicazione delle norme che regolamentano la materia.