Il datore di lavoro che trascrive nel Libro Unico (LUL) trasferte che si rivelano “infedeli” e, quindi, non corrispondenti alla realtà, può essere punito con una sanzione pecuniaria amministrativa sino a 6.000 Euro.
L’utilizzo “non genuino” della voce retributiva individuata come trasferta porta a pesanti conseguenze non solo per gli effetti diretti che si possono creare per non aver assoggettato in tutto o in parte ad imposizione fiscale e contributiva alcuni emolumenti ma anche per le sanzioni connesse al LUL (art. 39 c.7 D.L. 112/2008).
L’apparato sanzionatorio è stato recepito dall’INPS con il messaggio n. 2682/2016 e ricordato nella nota del Ministero del Lavoro n. 11885 del 14 giugno scorso.
Le sanzioni connesse a questa fattispecie sono state innovate dal D.Lgs. 151/2015: la norma stabilisce che – salvo i casi di errore meramente materiale – l’omessa o infedele registrazione sul LUL che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3mila euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi, l’importo della sanzione va da 1.000 a 6mila euro.
La sanzione trova applicazione nei casi in cui la registrazione del dato risulti sostanzialmente non veritiera ed, in particolare:
- in ordine ai dati meramente quantitativi della registrazione della trasferta, per esempio nel caso di retribuzione di fatto differente rispetto a quella erogata, oppure di differente orario di lavoro o ai riposi effettivamente goduti;
- con riferimento ai dati qualitativi della trasferta, vale a dire la scritturazione sul LUL di una causale o titolo fondante l’erogazione economica che, però, non trova riscontro nella concreta esplicazione della prestazione.
Presupposto comune perché si configuri questa condotta è che, dalla medesima, scaturiscano ricadute sotto il profilo retributivo, previdenziale o fiscale.
La condotta di infedele registrazione è rilevabile in sede ispettiva ogniqualvolta la trasferta non sia mai avvenuta oppure quando sotto questa voce retributiva siano state in realtà occultati emolumenti dovuti ad altro titolo: in questo caso il datore di lavoro pone in atto un comportamento elusivo, con ricadute sotto il profilo fiscale e contributivo in quanto sottrae somme dalla imposizione.
Un esempio del comportamento di cui sopra è l’utilizzo della voce “trasferta” per coprire prestazioni di lavoro straordinario ovvero all’erogazione della trasferta al solo fine di concedere un trattamento retributivo maggiore, senza alcun nesso con l’effettiva prestazione lavorative.
Un altro esempio di condotta elusiva è la corresponsione, sotto la voce trasferta, di somme erogate per compensare prestazioni lavorative che, essendo normalmente rese in luoghi variabili e diversi, sono tipiche dei lavoratori “trasfertisti” e quindi non rivestono una connotazione risarcitoria bensì retributiva.
(tratto dall’articolo “Trasferte infedeli sanzionate” in “Il Sole 24 Ore” del 12.09.2019 – autore A. Rota Porta).